Art. 13 · LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Art. 13

LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

In vigore dal 31 ott 1962
I contributi fissati dall' del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono stabiliti nelle seguenti misure: a) a carico del datore di lavoro il 15 per cento della retribuzione sino al limite indicato dal precedente ; b) a carico del prestatore d'opera il 6 per cento della retribuzione sino a limite indicato alla lettera precedente. (2) Tali contributi, nei riguardi del personale di stato maggiore navigante inscritto anche alla Gestione marittimi, sono comprensivi dei contributi spettanti alla Gestione stessa. Ai fini del presente articolo, per retribuzione s'intende: stipendio o paga; indennità di contingenza; indennità di grado; assegno ad personam; tredicesima mensilità o rateogratifica natalizia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessato mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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