Art. 10
LEGGE 25 luglio 1952, n. 915
In vigore dal 1 ago 1952
I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1 luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, a termine degli della legge 4 aprile 1952, n. 218, ancorchè l'inscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra.
Non potrà tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'inscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di età o di inabilità alba, navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
L'effettivo trasferimento dei contributi ha luogo al momento della liquidazione della pensione nei casi previsti e secondo le norme stabilite dall' della presente legge.
Le persone che contribuiscono ai sensi dell' del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, non possono contemporaneamente contribuire alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Il contributo previsto dal secondo comma dell' della presente legge, per le persone di cui al precedente comma, è a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.
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