Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 20 ago 1952
Sarà versata all'Ente, a cominciare dal 1952-53, fino al 1956-57, l'annua somma di lire 50 milioni perché provveda agli studi e ricerche, anche sperimentali, riguardanti l'irrigazione e la trasformazione fondiaria. Il versamento è fatto sulla base di un annuo preventivo di spesa da presentarsi dall'Ente e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio 1952-53, il contributo predetto graverà sui fondi del capitolo n. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - ZOLI - VANONI - PELLA - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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