Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 lug 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, adottato a Montreal dalla Assemblea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale il 27 maggio 1947.
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