Art. 6
LEGGE 13 giugno 1952, n. 692
In vigore dal 19 lug 1952
L'Università di Messina verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante, assistente, di segreteria e subalterno, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-06-13;692#art-6