Art. 30 · LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

Art. 30

LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

In vigore dal 18 giu 1952
Al quinto comma dell'art. 53 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ed al quinto comma dell'art. 52 della legge 25 luglio 1941, n. 934, è sostituito il seguente: "Quando l'iscritto abbia già riscosso rate di pensione a carico di uno degli Enti, Casse o Istituti speciali per i servizi prestati presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, l'Ente interessato può chiedere la restituzione di tali rate mediante ritenuta sulla quota di indennità o di pensione a suo carico".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610#art-30