Art. 36
LEGGE 17 maggio 1952, n. 629
In vigore dal 1 lug 1952
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 maggio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli:
ZOLI
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