Art. 35 · LEGGE 17 maggio 1952, n. 629

Art. 35

LEGGE 17 maggio 1952, n. 629

In vigore dal 1 lug 1952
Nella prima applicazione della presente legge i periodi minimi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento di gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo A, al 10° di quello di gruppo B e al 12° di quello di gruppo C, di cui alla tabella annessa alla presente legge, sono ridotti alla metà. Peraltro, nessun impiegato potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione.
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