Art. 27
LEGGE 17 maggio 1952, n. 629
In vigore dal 1 lug 1952
Le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sono nominate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Con lo stesso decreto è nominato un supplente, che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo, per ciascuno dei componenti delle Commissioni, nonchè l'incaricato di esercitare le funzioni di segretario ed un supplente del medesimo.
I membri sia effettivi che supplenti possono essere anche magistrati o funzionari di Archivi notarili a riposo.
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