Art. 12
LEGGE 17 maggio 1952, n. 629
In vigore dal 1 lug 1952
Il capo dell'Archivio, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'ufficio, con l'approvazione del presidente del Tribunale.
Ove l'assenza o l'impedimento si prolunghino oltre sei mesi, provvederà il Ministro per la grazia e giustizia alla nomina di un reggente.
Qualora la persona delegata o il reggente non sia un funzionario di gruppo A spetterà al presidente del Tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva e procedere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi e segreti.
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