Art. 1
LEGGE 17 maggio 1952, n. 629
In vigore dal 14 giu 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.
Il Ministero di grazia e giustizia esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e può ordinare le ispezioni che ritiene opportune.
Storico versioni
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