Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 mag 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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