Art. 12 · LEGGE 5 maggio 1952, n. 405

Art. 12

LEGGE 5 maggio 1952, n. 405

In vigore dal 6 mag 1952
La dichiarazione di conversione del ricorso in appello di cui all'art. 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è operativa soltanto a favore dell'imputato. In tal caso, il pubblico ministero, il quale abbia proposto ricorso, può chiedere la conversione del medesimo in appello entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione è valida anche quando il ricorso riguarda sentenze pronunciate in un giudizio di rinvio dopo annullamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1952-05-05;405#art-12