Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 31 mag 1952
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dal 1 gennaio 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della Convenzione medesima. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Napoli, addì 9 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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