Art. 3 · LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

Art. 3

LEGGE 4 aprile 1952, n. 218

In vigore dal 30 apr 1952
Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota, pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.
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