Art. 2 · LEGGE 27 marzo 1952, n. 208

Art. 2

LEGGE 27 marzo 1952, n. 208

In vigore dal 26 apr 1952
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è così composto: a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione statale; b) di un consigliere di Stato; c) del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni; d) di un funzionario del Ministero del tesoro; e) di un sostituto avvocato generale dello Stato; f) di quattro rappresentanti del personale delle ricevitorie e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, designati dal Ministro su terne proposte dalle rispettive organizzazioni sindacali.
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