Art. 1 · LEGGE 14 marzo 1952, n. 158

Art. 1

LEGGE 14 marzo 1952, n. 158

In vigore dal 12 apr 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'art. 604 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge: 1) nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali: a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna; b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili; c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o per tendenza, i decreti relativi alla applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza. Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunciata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove; 2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore, dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito; 3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero. I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1), le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorità giudiziaria italiana. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione".
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