Art. 11 · LEGGE 14 marzo 1952, n. 128

Art. 11

LEGGE 14 marzo 1952, n. 128

In vigore dal 23 mar 1952
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1952. Le tasse, di cui all', n. 22, lettera b), n. 28, sottonumero 2, n. 42, lettera b), n. 43, lettera b), le tasse annuali di cui all' della presente legge, nonchè le differenze di tasse risultanti dagli aumenti disposti dai precedenti articoli sui provvedimenti rilasciati o vidimati anche anteriormente alla data del 1 gennaio 1952, ma con effetto da tale data, vanno corrisposte entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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