Art. 34
LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
In vigore dal 8 apr 1952
Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1 marzo 1949, n. 51 e la legge 1 agosto 1949, n. 453, sono abrogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-03-04;137#art-34