Art. 34 · LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Art. 34

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 8 apr 1952
Il decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, la legge 1 marzo 1949, n. 51 e la legge 1 agosto 1949, n. 453, sono abrogati.
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