Art. 32 · LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Art. 32

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 8 apr 1952
A partire dall'entrata in vigore della presente legge i sussidi di cui ai precedenti , sono concessi anche ai cittadini italiani profughi dalla Cirenaica in seguito agli eventi bellici e, attualmente, residenti in Tripolitania, dei quali sia accertato lo stato di bisogno. Il pagamento di tali sussidi sarà effettuato per il tramite della rappresentanza del Governo italiano in Tripoli, con i fondi stanziati dal Ministero dell'interno. Si applicano a tali categorie di profughi le norme generali contenute negli della presente legge.
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