Art. 26
LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
In vigore dal 8 apr 1952
A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 sarà soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo relativo alla "Istituzione ed al mantenimento dei centri di raccolta e di smistamento profughi - spese per la relativa mobilitazione - mense e buoni pasto per Le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1952-03-04;137#art-26