Art. 24 · LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Art. 24

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 22 apr 1961
I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio .
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