Art. 18 · LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Art. 18

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 1 gen 2001
Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, è autorizzata nel triennio 1951-52 - 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo. La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di nove miliardi, è demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarrà all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.
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