Art. 15 · LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Art. 15

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 8 apr 1952
Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sarà effettuato dagli enti comunali di assistenza. I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.
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