Art. 15
LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
In vigore dal 8 apr 1952
Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sarà effettuato dagli enti comunali di assistenza.
I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.
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