Art. 14
LEGGE 4 marzo 1952, n. 137
In vigore dal 8 apr 1952
Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo la entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica.
Alla domanda dovrà essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo è iscritto.
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