Art. 11 · LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Art. 11

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

In vigore dal 16 dic 1964
Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1955, sarà concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000. (5) Agli stessi sarà corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997. Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa, verrà corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.
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