Art. 7 · LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101

Art. 7

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101

In vigore dal 27 mar 1952
La Giunta esecutiva è composta: 1) dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione; 2) da tre membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.
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