Art. 13 · LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101

Art. 13

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 101

In vigore dal 27 mar 1952
Con la cessazione dell'Ente il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai Comuni ed agli altri enti dell'Isola più direttamente interessati, secondo le modalità da stabilirsi, su proposta del Consiglio di amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 febbraio 1952 EINAUDI PICCIONI - SCELBA - VANONI - ALDISIO - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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