Art. 23 · LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

Art. 23

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 20 feb 1952
I contributi indicati negli articoli 19 e 22 sono a carico delle parti e sono repetibili nei confronti dei soccombenti. Nei procedimenti con ammissione al gratuito patrocinio i contributi sono prenotati a debito.
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