Art. 13 · LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

Art. 13

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 6

In vigore dal 14 ago 1975
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da cinque membri, dei quali uno è designato dal Ministro per la grazia e giustizia, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e due sono prescelti, tra gli iscritti alla Cassa, dal Consiglio nazionale forense. Analogamente si procede alla nomina di cinque revisori supplenti . Nello stesso modo sono nominati cinque revisori supplenti. Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni. I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
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