Art. 3 · LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515

Art. 3

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515

In vigore dal 20 gen 1952
Le persone indicate nell', che, nel periodo di cui al primo comma dell', abbiano conseguito presso uno degli istituti germanici od austriaci, indicati nell'elenco di cui all'articolo precedente, titoli di studio aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e non compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere il corrispondente titolo italiano presso università o istituto superiore della Repubblica previo esito favorevole dell'esame nelle materie che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La domanda per ottenere il titolo accademico italiano, ai sensi del comma precedente, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso una università od un istituto superiore della Repubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che a tale data hanno già riacquistato la cittadinanza italiana, o dalla data del riacquisto, per gli altri.
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