Art. 2 · LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515

Art. 2

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515

In vigore dal 20 gen 1952
Le persone indicate nell', che dopo il 31 dicembre 1939, ma prima del riacquisto della cittadinanza italiana, abbiano conseguito presso uno degli istituti di istruzione superiore germanici o austriaci indicati in in elenco approvato dal Ministro per la pubblica istruzione, uno dei titoli accademici aventi valore legale nello stato in cui sono stati rilasciati e compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere presso una università o istituto superiore della Repubblica il rilascio del corrispondente titolo accademico italiano. L'elenco previsto nel comma precedente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
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