Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 6 feb 1952
La presente legge extra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-12-13;1661#art-3