Art. 3
3 / 3In vigore dal 6 feb 1952
La presente legge extra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-12-13;1661#art-3