Art. 1 · LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1617

Art. 1

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1617

In vigore dal 19 set 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È riaperto fino al 30 giugno 1952 il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
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