Art. 22
LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559
In vigore dal 30 gen 1952
In caso di condanna per i reati previsti negli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca dei prodotti sequestrati e la pubblicazione per estratto della sentenza.
Nei casi più gravi il giudice può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio fino a tre mesi.
La sospensione è sempre applicata nel caso di recidiva.
Storico versioni
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