Art. 20 · LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

Art. 20

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

In vigore dal 8 giu 1976
Chiunque, non avendo ottenuto le prescritte autorizzazioni, produce, per farne commercio, acqueviti diverse da quelle indicate negli articoli da 4 a 9 o preparate in modo diverso da quelle previste dagli articoli da 1 a 9, è punito con la multa fino a lire un milione. La stessa pena si applica a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette comunque in commercio le acqueviti suddette .
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