Art. 18
LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559
In vigore dal 30 gen 1952
La produzione ed il commercio delle acqueviti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste ferma restando la competenza, in materia, del Ministero delle finanze e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Per l'accertamento delle infrazioni alle norme contenute nella presente legge si applicano, in ogni caso, le disposizioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, in quanto compatibili.
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