Art. 13 · LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

Art. 13

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559

In vigore dal 8 giu 1976
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, può autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559#art-13