Art. 13
LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559
In vigore dal 8 giu 1976
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste, può autorizzare la produzione di acqueviti destinate esclusivamente all'esportazione aventi caratteristiche diverse da quelle prescritte nella presente legge e corrispondenti, invece, alle norme vigenti nel Paese importatore
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-12-07;1559#art-13