Art. 12
LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1559
In vigore dal 6 set 1980
Le acquaviti importate devono corrispondere ai requisiti prescritti per quelle prodotte in Italia. Tali requisiti devono essere attestati da documenti esteri riconosciuti idonei con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro della sanità ed il Ministro del commercio con l'estero
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