Art. 1
1 / 2In vigore dal 26 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 3. - È sostituito dal seguente:
"Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente , saranno sistemati in pianta stabile, anche in eccedenza alla disponibilità della pianta organica, con decorrenza, agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950.
Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma del presente articolo, la determinazione della quota dei posti disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e gli accantonamenti dal farsi negli anni successivi per l'assorbimento della eccedenza che si sarà creata per effetto della sistemazione del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno avere luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del personale di ruolo dei gradi inferiori".
Art. 4. - È sostituito dal seguente:
"La nomina a stabile, di cui al precedente art. 3, avrà luogo nella qualifica attualmente rivestita, salvo la condizioni stabilite dall'art. 6 del presente decreto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1951-12-01;1308#art-1