Art. 1
In vigore dal 24 gen 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile e relativi scambi di Note conclusi a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-rd-1