Accordo
Art. XXIV
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In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XXIV
Conclusione
Il presente Accordo, di cui i testi in italiano e portoghese
faranno egualmente fede, sarà sottoposto a ratifica e entrerà in vigore nel momento in cui saranno scambiati gli strumenti della ratifica, scambio che si effettuerà al più presto possibile. Lo scambio degli strumenti della ratifica sarà fatto a Rio de Janeiro.
In fede di che i Plenipotenziari sopra nominati, avendo scambiato i
loro Pieni Poteri ed avendoli trovati in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto nella città di Rio de Janeiro, addì cinque del mese di
luglio dell'anno mille novecento cinquanta.
Per il Governo della Repubblica
degli Stati Uniti del Brasile RAUL FERNANDES
Per il Governo della Repubblica italiana
MARIO A. MARTINI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
REPUBBLICA ITALIANA
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