Accordo
Art. XXIII
23 / 24Arbitrato
In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XXIII
Arbitrato
Qualora sorgessero tra i due Governi divergenze - il che si spera non avvenga - relativamente all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo e che non possano essere risolte per le normali vie diplomatiche o per mezzo di un arbitro sulla cui nomina concordassero i due Governi, le eventuali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xxiii