Art. XXI · Certificato di immigrazione
Accordo

Art. XXI

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Certificato di immigrazione

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XXI Certificato di immigrazione Gli emigranti che avranno superato la selezione saranno provvisti gratuitamente di un certificato di immigrazione, redatto nelle due lingue e conforme al modello allegato al presente Accordo. La compilazione della parte relativa ai dati di identificazione sarà fatta a cura delle Autorità italiane. Sarà sufficiente un solo certificato per ciascuna famiglia, restando tuttavia inteso che dovrà essere munita di un certificato ogni persona di età superiore ai 18 anni, ancorchè faccia parte di uno stesso gruppo familiare. Tale certificato sarà riconosciuto dalle Autorità italiane e brasiliane come documento di viaggio sufficiente in luogo del passaporto. Paragrafo unico. - Il certificato sarà emesso in tre copie, delle quali una per l'emigrante e le altre due destinate rispettivamente ai Servizi di Emigrazione italiano e brasiliano.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xxi