Accordo
Art. XVIII
18 / 24Lavoro salariato
In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XVIII
Lavoro salariato
Il lavoratore salariato si gioverà per la sua protezione e
assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parità con i lavoratori brasiliani.
Le condizioni di lavoro saranno stipulate in contratti conformi
alle leggi vigenti in Brasile, che potranno essere sottoscritti in Italia, nel posto di selezione, o in Brasile in una delle Case di Immigranti (Hospedarias de Imigrantes).
Paragrafo unico. - Considerando il pregiudizio che il trasferimento
dall'uno all'altro Paese arreca ai lavoratori in generale, con la perdita dei diritti e benefici di previdenza e assistenza sociale, per i quali abbiano già versato contributi, le Alte Parti Contraenti si impegnano a studiare e ricercare una soluzione allo scopo di coordinare la legislazione e il sistema in vigore nei due Paesi sull'argomento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xviii