Art. XVII · Lavoro per conto proprio in generale
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Art. XVII

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Lavoro per conto proprio in generale

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XVII Lavoro per conto proprio in generale Coloro che aspirano a lavorare secondo questo regime troveranno le indicazioni relative alle possibilità, di guadagno e alle ulteriori condizioni nel quadro-base previsto nell'articolo IX. A coloro che si aggregheranno a nuclei coloniali sarà offerta la possibilità di acquistare a lungo termine la proprietà di lotti urbani, nelle sedi dei nuclei stessi, osservando le norme e condizioni previste dalla rispettiva legislazione brasiliana.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xvii