Art. XV · Regimi di lavoro
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Art. XV

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Regimi di lavoro

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XV Regimi di lavoro Le attività desiderate per gli emigranti possono raggrupparsi in tre categorie: a) regime di lavoro agricolo per conto proprio; b) regime di lavoro per conto proprio (artigianato o altro regime di lavoro); c) regime di lavoro salariato, o sotto altre forme di remunerazione, sia che si tratti di lavoratori agricoli o industriali, di operai specializzati o di tecnici. Resta inteso che sono possibili le naturali combinazioni, nell'ambito delle predette categorie, principalmente in rapporto con la composizione del nucleo familiare.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xv