Accordo
Art. XV
15 / 24Regimi di lavoro
In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XV
Regimi di lavoro
Le attività desiderate per gli emigranti possono raggrupparsi in tre categorie:
a) regime di lavoro agricolo per conto proprio;
b) regime di lavoro per conto proprio (artigianato o altro regime
di lavoro);
c) regime di lavoro salariato, o sotto altre forme di
remunerazione, sia che si tratti di lavoratori agricoli o industriali, di operai specializzati o di tecnici.
Resta inteso che sono possibili le naturali combinazioni,
nell'ambito delle predette categorie, principalmente in rapporto con la composizione del nucleo familiare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xv