Art. XIII · Trasporto marittimo
Accordo

Art. XIII

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Trasporto marittimo

In vigore dal 24 gen 1952
Articolo XIII Trasporto marittimo Nel trasporto marittimo saranno osservate le condizioni richieste dalle leggi vigenti in materia nei due Paesi. Il Brasile finanzierà il trasporto marittimo per la emigrazione "dirigida", salvo diverso accordo attuato mediante scambio di note. La scelta del vettore per il trasporto degli emigranti prescelti sarà concordata tra i due Governi per ciascuna leva di emigrazione "dirigida", tenendo conto delle disponibilità di trasporto delle rispettive bandiere. Il costo del passaggio marittimo, preventivamente concordato, non dovrà tuttavia essere superiore al nolo fissato per il trasporto degli emigranti dalle Autorità italiane. Sarà addebitato al capo famiglia il prezzo dei passaggi, restando inteso che tale debito, esente da interessi, sarà cancellato a titolo di premio dopo due anni consecutivi di esercizio della professione risultante dal certificato di immigrazione (non necessariamente nella esecuzione del medesimo contratto, nè nel medesimo luogo) o di altra che sia stata eccezionalmente autorizzata dal Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione, L'emigrante che, senza giustificato motivo, abbandoni prima di due anni la professione risultante dal certificato di immigrazione, dovrà, rimborsare al Governo brasiliano la somma corrispondente al prezzo del suo passaggio e di quello dei suoi familiari.
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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-xiii