Art. XI · Selezione definitiva
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Art. XI

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Selezione definitiva

In vigore dal 24 gen 1952
La selezione definitiva dal punto di vista professionale e sanitario sarà a carico del Governo brasiliano, il quale la effettua a sue spese tra i candidati iscritti nella lista dei reclutati. L'addetto brasiliano di immigrazione e colonizzazione sovraintenderà alle operazioni di selezione definitiva, valendosi a tale scopo dell'opera di addetti aggiunti provenienti dai competenti Dipartimenti Federali (di Immigrazione e Colonizzazione) del Brasile e di medici del Servizio di Sanità dei Porti (Servico de Saude dos Portos), con la collaborazione altresì dei competenti organi italiani di emigrazione. Le operazioni di selezione definitiva si svolgeranno presso gli Uffici del Ministero del Lavoro nei capoluoghi di provincia. A questo scopo le Autorità italiane indicheranno in calce a ciascuna lista di reclutati la località per la rispettiva selezione, o più località, qualora ciò sia necessario. Per questa selezione saranno inoltre osservate le seguenti formalità: a) l'Addetto brasiliano di immigrazione, approvando la lista dei reclutati, concorderà con le Autorità italiane di emigrazione le date in cui la Commissione brasiliana giungerà in ciascun posto di selezione; b) esaurite le operazioni in ciascun posto, l'Addetto brasiliano di immigrazione comunicherà alle Autorità italiane la lista degli emigranti accettati e quella degli scartati, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato la reiezione. Terminata la selezione definitiva, saranno concordati tra i rappresentanti delle Alte Parti Contraenti uno o più centri di raccolta, stabilendosi oltre alla località, le date e il ritmo di afflusso degli emigranti, tenendo conto delle possibilità di imbarco. Il numero di lavoratori sufficiente per coprire i posti disponibili per ciascun imbarco sarà tratto dalle liste degli emigranti accettati fino ad esaurimento. Nei predetti centri, o in occasione dell'imbarco, il medico brasiliano può procedere al controllo, confermativo o no, delle condizioni di salute, a fini profilattici, degli elementi già accettati. Paragrafo unico. - L'approvazione del medico del Servizio brasiliano di Sanità dei Porti nella visita effettuata in Italia esclude il riesame sanitario all'atto dello sbarco in Brasile. Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermità incurabile o infettivo contagiosa grave, l'emigrante già accettato con la visita predetta sarà rimpatriato a spese del Governo brasiliano. Il rimpatrio sarà tuttavia evitato quando il provvedimento determinerebbe la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilità al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso.
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