Accordo
Art. X
10 / 24Reclutamento e prima selezione
In vigore dal 24 gen 1952
Articolo X
Reclutamento e prima selezione
Il reclutamento sarà a carico del Governo italiano e si fonderà sulle informazioni fornite dal Governo brasiliano come previsto nell'articolo precedente e in un quadro organizzato di comune accordo, assicurando un margine sufficiente nel numero degli elementi reclutati per ciascuna professione, affinché possa effettuarsi la scelta nella fase della selezione definitiva.
I risultanti di questo reclutamento e della prima selezione,
effettuata dai competenti organi tecnici italiani, per l'accertamento della idoneità fisica e professionale dei candidati, sulla base dei criteri stabiliti con le autorità brasiliane, saranno presentati all'Addetto di Immigrazione brasiliano, sotto forma di liste nominative con tutte le necessarie specificazioni per ciascuna leva di emigrazione "dirigida".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592#art-a-x